Il Decreto Legislativo 27 giugno 2022, n. 104 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29/07/2022) – attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152 – meglio noto come Decreto Trasparenza, mediante l’articolo 4 "Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152", comma 1, lettera b), introduce il nuovo articolo 1-bis rubricato "Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati".
Secondo quanto disposto dal comma 1 del nuovo articolo 1-bis "Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300 Il decreto fa riferimento a “sistemi decisionali” che, ad esempio, possono essere intesi come software che permettono all’imprenditore di fare scelte attraverso l’utilizzo di metriche e logiche informatiche di valutazione della performance.
A chi si applica e da quando?
Il decreto si applica a tutto il mondo della subordinazione, al mondo delle Agenzie per il lavoro e alla collaborazione; è prevista un’applicazione immediata per i nuovi assunti a far data dal 13 agosto 2022 mentre, per i contratti già in essere, sin da subito, con l’obbligo del datore di lavoro di fornire informazioni entro 60 gg su richiesta scritta del lavoratore stesso o delle rappresentanze sindacaliQuali sono gli adempimenti previsti lato GDPR?
Ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti, il datore di lavoro o il committente è tenuto a fornire al lavoratore, le seguenti ulteriori informazioni:- Gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l’utilizzo dei sistemi (es. bonus o promozione);
- Gli scopi e le finalità dei sistemi (es. organizzativi);
- La logica ed il funzionamento dei sistemi;
- Le categorie di dati e i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni;
- Le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità;
- Il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.
Quali sono, quindi, i documenti che vanno creati o aggiornati?
I documenti che vanno aggiornati/redatti sono i seguenti:- Informativa ex art.13 GDPR, nei confronti di dipendenti e collaboratori;
- Lettera di incarico ex art.29 GDPR con indicazioni circa la sicurezza del dato
- Registro dei trattamenti;
- Analisi dei rischi dei trattamenti inseriti a seguito della nuova analisi;
- DPIA dei trattamenti sui sistemi decisionali o monitoraggio automatizzati.